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sabato, 13 Luglio 2024

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Concorso Guardia di Finanza per 1673 Allievi: ammessi anche civili

Speciale LavoroConcorso Guardia di Finanza per 1673 Allievi: ammessi anche civili

La scadenza per l'invio delle domande è fissata alle ore 12 del 21 ottobre 2023

Requisiti per il concorso

  1. Età: I candidati devono aver compiuto il 18° anno di età e non devono aver superato il 26° anno (se concorrono per i posti riservati ai volontari delle Forze Armate) o il 24° anno (se concorrono per i posti destinati agli altri cittadini italiani) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tuttavia, il limite massimo di età può essere esteso di un periodo equivalente al servizio militare effettivamente prestato, fino a un massimo di tre anni, per coloro che avevano svolto il servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato alla data del 6 luglio 2017.
  2. Possesso del diploma: I candidati devono possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea. Per i volontari delle Forze Armate in servizio al 31 dicembre 2020 o congedati entro tale data, è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado se concorrono per i posti riservati.
  3. Status legale: I candidati non devono essere stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale come obiettori di coscienza o aver rinunciato a tale status. Inoltre, alla data dell’effettivo incorporamento, non devono essere imputati, condannati per delitti non colposi né essere stati sottoposti a misure di prevenzione. Devono anche trovarsi in situazioni compatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere.
  4. Requisiti di legge: I candidati devono possedere i requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
  5. Esclusione: Sono cause di esclusione dall’arruolamento l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, nonché essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o prosciolti da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di polizia, con alcune eccezioni specifiche.
  6. Inattitudine alla vita militare: I candidati non devono essere stati dimessi per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze Armate o di polizia.

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