Il Tribunale del Lavoro di Palermo ha accolto il ricorso promosso contro la RAP S.p.A. da un candidato escluso dal concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 306 operai di livello J, di cui 15 riservatari, per asserita inidoneità alle mansioni.
Accogliendo i motivi del ricorso, patrocinato dagli avvocati Nadia Spallitta e Pietro Vizzini, il Tribunale ha innanzitutto ritenuto violata la disposizione che impone la trasmissione del giudizio medico al lavoratore. Nella presente fattispecie, infatti, il medico aveva espresso un primo giudizio di idoneità con prescrizioni, comunicato anche al lavoratore, e successivamente un’ulteriore valutazione di inidoneità, trasmessa soltanto all’azienda.
Il giudice ha poi affermato il principio di equivalenza delle mansioni all’interno dello stesso livello professionale, con la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi rispetto a quelli specifici oggetto del concorso, valorizzando inoltre il parere del Comitato tecnico per il sostegno ai disabili, che nella fattispecie aveva espresso un giudizio di idoneità fisica alle mansioni previste dal bando.
In particolare, il giudice del lavoro, in applicazione del CCNL di Federambiente e valutando le mansioni dell’operaio di livello J, ha affermato i seguenti principi di tutela del lavoratore:
“Dalla lettura della suddetta declaratoria appare evidente come alcune delle mansioni incluse nella stessa siano compatibili con le condizioni fisiche del ricorrente, ben potendosi ritenere coerenti con le superiori limitazioni l’attività di vuotatura di cestini, di raccolta foglie, pulizia e diserbo di aree verdi e cancellazione delle scritte murali. Pertanto, pur non considerando che per il contratto collettivo di riferimento, all’interno dello stesso livello professionale, le mansioni siano da considerarsi equivalenti anche se afferenti ad aree operative diverse (art. 15, commi 11 e 13) e che, pertanto, il vaglio sull’idoneità lavorativa del ricorrente potrebbe estendersi ad altri profili professionali equivalenti, le mansioni sopra descritte appaiono già compatibili con le condizioni fisiche del ricorrente. In conclusione, anche considerando il parere del Comitato tecnico per il sostegno ai disabili, che ha ritenuto il ricorrente idoneo alle mansioni di operaio, ai sensi dell’art. 8 della legge 68/1999, l’esclusione dello stesso dalla graduatoria deve ritenersi illegittima. Giova, infatti, ribadire come, pur tenendo conto delle limitazioni e prescrizioni evidenziate dal medico competente (e quindi nel rispetto del chiaro precetto sancito dall’art. 10, comma 2, della legge 68 del 1999, secondo cui: “Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni”), il ricorrente debba ritenersi idoneo alle mansioni di operaio di livello J, per le quali ha utilmente partecipato alla procedura selettiva indetta dalla convenuta.”
Conseguentemente, il ricorso è stato accolto e il candidato reintegrato nella graduatoria.