Capodanno a Palermo senza botti: Lagalla firma ordinanza di divieto

Il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti e altri tipi di esplodenti

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Palermo dice “no” a fuochi d’artificio per il Capodanno. Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato un’ordinanza che vieta, su tutto il territorio comunale, l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio, mortaretti, bombette e simili. Il divieto sarà in vigore dal 30 dicembre 2024 fino al 2 gennaio 2025.

La decisione, come negli anni passati, mira a garantire la sicurezza dei cittadini e a tutelare la salute degli animali, spesso spaventati dal rumore dei botti. L’obiettivo è anche quello di limitare i danni all’ambiente causati dall’inquinamento acustico e atmosferico prodotto dai fuochi d’artificio.

Le forze dell’ordine saranno impegnate in controlli serrati per garantire il rispetto dell’ordinanza. Chiunque violi il divieto rischia sanzioni amministrative che vanno da 500 a 5.000 euro.

Il divieto

Il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti ascrivibili alle categorie F3 e F4, di cui all’art. 3 del D.Lgs n. 123 del 29/07/2015, e comunque dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto semplice o in combinazione con altri di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni etc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all’allegato I, punto 5, lettera A), numero 1), lettera a), punto IV del decreto sopra citato, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose;

Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS; Il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli stessi sono espressamente destinati.

Il superiore divieto non trova applicazione in occasione di spettacoli pirotecnici, eseguiti a cura di professionisti autorizzati di cui all’art. 4 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123.

Per scaricare l’ordinanza del sindaco clicca sul seguente LINK: