Palermo, dipendente licenziato vince ricorso contro l’Amat

Confermata la sostanziale illegittimità di clausole dei bandi di concorso, anche delle società Partecipate, che prevedano a pena di esclusione requisiti non essenziali per l’accesso a quel tipo di qualifica

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Il Giudice di lavoro di Palermo, con sentenza aprile 2024, ha accolto un ricorso presentato da un dipendente dell’Amat, assistito dal legale Nadia Spallitta, che era stato licenziato in quanto dopo l’assunzione e dopo i sei mesi del periodo di prova era accertata la mancanza del diploma di scuola media superiore – requisito previsto dal bando di concorso a cui il ricorrente aveva partecipato -.

Ancora una volta il giudice del lavoro ha confermato la sostanziale illegittimità di clausole dei bandi di concorso, anche delle società Partecipate, che prevedano a pena di esclusione requisiti non essenziali per l’accesso a quel tipo di qualifica.
In particolare, non essendo il diploma di scuola media superiore requisito essenziale per l’accesso al ruolo di autista (operatore di esercizio), il Giudice ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro e ha condannato l’azienda al pagamento delle retribuzioni maturate durante il periodo di licenziamento e delle spese legali.