Il Tribunale di Palermo, sezione lavoro, con sentenza depositata il 28 giugno 2026, ha accolto i ricorsi di due lavoratrici impiegate presso l’Asp di Palermo durante l’emergenza Covid-19, riconoscendo la natura subordinata e a tempo determinato dei rapporti di lavoro formalmente inquadrati come collaborazioni coordinate e continuative.
Le ricorrenti erano state assunte nell’ambito della procedura straordinaria del cosiddetto “click day”, attivata su base regionale per far fronte alle esigenze organizzative della campagna di tracciamento e vaccinazione anti-Covid. Per quasi due anni avevano svolto attività di assistenza amministrativa e supporto informatico presso hub vaccinali e uffici dell’Azienda sanitaria.
Secondo il Tribunale, i contratti non potevano essere qualificati come co.co.co., poiché la normativa emergenziale consentiva tale tipologia solo per personale sanitario e operatori sociosanitari, categorie nelle quali non rientravano le mansioni effettivamente svolte dalle lavoratrici. Il giudice ha inoltre accertato la presenza di un rapporto pienamente subordinato, caratterizzato da turnazioni imposte dai dirigenti Asp, obbligo di timbratura e fogli firma, direttive operative quotidiane e assenza di autonomia organizzativa.
L’Asp di Palermo è stata dunque condannata alla regolarizzazione contributiva presso la gestione dipendenti Inps e al pagamento di un risarcimento pari a quattro mensilità della retribuzione percepita, quantificato in 8.000 euro per ciascuna lavoratrice.
“La decisione restituisce piena dignità giuridica al lavoro effettivamente svolto da numerosi collaboratori impiegati durante l’emergenza Covid con contratti che, nei fatti, celavano rapporti di lavoro subordinato – dichiarano i legali Francesco Leone, Simona Fell e Davide Marceca dello studio Leone-Fell & C. che hanno assistito le ricorrenti -. Continueremo a tutelare tutti i lavoratori che versano nelle medesime condizioni. È infatti ancora possibile agire al fine di interrompere i termini di prescrizione e ottenere il giusto risarcimento”.
La pronuncia si inserisce in un più ampio contenzioso relativo ai lavoratori reclutati con le medesime modalità durante l’emergenza sanitaria e ribadisce il principio secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, prevalgono le modalità concrete di svolgimento dell’attività rispetto alla qualificazione formale attribuita dalle parti.


