Era il 15 luglio 2020, quando Palermo fu colpita da un violento nubifragio, una pioggia eccezionale e inaspettata che sommerse strade e anche abitazoni e attività commerciali, causando ingenti danni. Ma non ci furono mancanze da parte del Comune e della partecipata Amat. A stabilirlo, il tribunale con una sentenza pronunciata dalla giudice Cinzia Ferreri della quinta sezione del tribunale di Palermo, che ha ribaltato una precedente decisione favorevole alla richiesta risarcitoria di una cittadina.
Piogge eccezionali e imprevedibili
Secondo la sentenza, il carattere eccezionale dell’evento è evidente nei dati meteorologici registrati dai pluviometri, che in due ore hanno misurato una quantità di pioggia tra i 120 e i 134 mm su un’area di circa 12-15 km². L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), nella sua relazione tecnica, ha sottolineato che i mesi estivi a Palermo non sono solitamente caratterizzati da precipitazioni così abbondanti: le medie stagionali estive non superano i 30 mm, con valori massimi di circa 40-50 mm nel mese di luglio. Questo significa che il nubifragio ha portato pioggia in tre ore pari a quella che ci si aspetterebbe in un intero mese invernale.
Un fenomeno con tempo di ritorno di 120 anni
La Protezione Civile ha classificato il nubifragio come un evento meteorologico con un tempo di ritorno di circa 120 anni. Questo tipo di classificazione indica la rarità estrema del fenomeno, che ha superato le capacità di tenuta delle infrastrutture idrauliche della città. L’alluvione ha causato, infatti, l’esondazione dei canali Luparello e Celona, aggravando le condizioni delle strade e degli edifici già sovraccaricati dall’intensità delle piogge. La sentenza ha evidenziato che, anche con una progettazione più avanzata dal punto di vista idraulico, l’infrastruttura non avrebbe potuto reggere all’impatto di un evento di tale portata.
L’assenza di un’allerta meteo
Un ulteriore elemento cruciale menzionato dalla sentenza riguarda l’assenza di un’allerta meteo da parte della Protezione Civile. La mancata comunicazione preventiva ha lasciato le autorità e i cittadini impreparati, e ha accentuato l’impatto del nubifragio. Sebbene il Comune e la società Amap si occupino della manutenzione delle infrastrutture cittadine, il tribunale ha ritenuto che non possano essere ritenuti responsabili per un evento così estremo e imprevedibile.